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Il punto sul “110 per cento” e sugli altri bonus per i fabbricati dopo il D.L. “Energia”

Data

11/Mag/2022

Categoria

Articoli

Nel contributo che segue facciamo il punto della situazione sul Superbonus “110%” e sui bonus “ordinari”, utilizzabili per l’efficientamento energetico ed edilizio dei fabbricati, alla luce delle principali novità introdotte in questi mesi, da ultimo con la conversione del D.L. “Energia” (n. 17 del 1.3.2022 convertito dalla Legge n. 34 del 27.4.2022).

Superbonus “110 per cento”

Fin dalla sua nascita il Superbonus “110 per cento” – utilizzabile principalmente dalle persone fisiche e dai condominii per finanziare l’efficientamento energetico e antisismico delle abitazioni – è stato caratterizzato da continue modifiche normative.

Questa tendenza non si è affatto attenuata e anche in questi primi mesi del 2022 si sono succedute in modo continuativo nuove norme volte a regolare sempre più la materia.

Peraltro, è mutato significativamente il contenuto delle norme. Infatti, mentre fino all’estate 2021 il legislatore si é focalizzato sul miglioramento delle regole sostanziali – con l’intento di ampliare, chiarire e semplificare sempre più l’applicazione del Superbonus -, dall’autunno 2021 l’attenzione si è rapidamente spostata sulle regole procedurali, sulla prevenzione e sui controlli volti ad evitare le frodi riscontrate

  • nell’applicazione sempre più intensa e diffusa dei vari bonus,
  • e nelle cessioni “unlimited” dei crediti fiscali che hanno costituito il carburante che li ha alimentati.

Una modifica di orientamento tipica di una fase di maturità dei bonus fiscali, probabilmente combinata con l’aspettativa di una (purtroppo, non scontata) uscita dalla crisi pandemica.

Di seguito forniamo un quadro aggiornato delle principali novità di questi mesi e di probabili novità attese a breve.

Limiti alla cedibilità dei crediti fiscali generati dal Superbonus e dai bonus ordinari

Terminata a fine 2021 la fase in cui è stato possibile cedere senza limitazioni i crediti fiscali generati dai vari bonus, in questi primi mesi del 2022 il legislatore si è mosso in modo alquanto confuso alla ricerca di un giusto equilibrio che limiti il numero delle cessioni di crediti fiscali ammesse e le tipologie di cessionari (con lo scopo di controllare le sorti di tali crediti durante la loro circolazione) senza, però, bloccare l’intero meccanismo (senza cedibilità dei crediti, infatti, la macchina dei bonus è destinata a collassare rapidamente, con conseguenze di vario genere affatto desiderabili).

La soluzione da ultimo delineata è che:

  • nel caso di “sconto in fattura”, il fornitore che pratica lo sconto può utilizzare in proprio (ossia, per pagare i propri tributi e contributi, con compensazione attraverso il modello F24) il credito fiscale acquisito oppure lo può cedere a un qualsiasi altro soggetto, che lo potrà utilizzare “in proprio” o cedere a sua volta, ma solo a banche, assicurazioni o altri intermediari finanziari (“soggetti vigilati”) e con un massimo di due cessioni. La novità recata dal D.L. “Energia” è che dal 1° maggio 2022 le banche, qualora ne abbiano necessità (ove non riescano ad utilizzare “in proprio” il credito fiscale), potranno effettuare un’ultima cessione, ma solo a propri correntisti. In sostanza, il percorso del credito viene così limitato: contribuente/fornitore/cessionario di qualsiasi tipo/altre due cessioni ma solo a soggetti vigilati/ultima cessione da una banca a un suo correntista;
  • nel caso di cessione del credito a terzi diversi dal fornitore il percorso é il medesimo, salvo che nel primo passaggio nel quale non compare il fornitore ma un soggetto terzo rispetto all’intervento che ha generato il credito fiscale.

Quanto sopra sommariamente descritto può apparire astruso o tecnico, ma è di vitale importanza per tutti perché, senza la possibilità di cedere agevolmente i crediti fiscali, i fornitori non praticano lo “sconto in fattura” e i soggetti che acquistano i crediti (in primis le banche) cessano di farlo, così gli interventi di efficientamento si bloccano.

Codice identificativo del credito e divieto di cessioni parziali

Dal 1° maggio 2022 (con riferimento alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire da tale data) i crediti generati dai bonus fiscali non possono formare oggetto di cessioni parziali successive a quella oggetto della prima comunicazione dall’Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito viene attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

In sostanza, ogni credito circolerà per il medesimo importo oggetto della prima cessione (mentre finora erano possibili anche cessioni parziali, con conseguente maggiore elasticità di utilizzo) e sarà identificato da un proprio codice per agevolare i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Attestazione di congruità economica e visto di conformità

Altra novità importante di questi mesi concerne l’estensione dei casi in cui vi è l’obbligo, per il contribuente che matura il bonus fiscale, di munirsi dell’attestazione di congruità economica (rilasciata da un tecnico abilitato) e del visto di conformità (rilasciato da un commercialista, da un consulente del lavoro o dal responsabile di un CAF). Tali obblighi sussistono

  • per il Superbonus, in tutti i casi di cessione del credito fiscale (anche mediante “sconto in fattura”) ed anche in caso di utilizzo sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi del contribuente a meno che ci si avvalga della dichiarazione dei redditi precompilata dall’Agenzia delle Entrate o che ci si rivolga per l’assistenza fiscale al proprio datore di lavoro o ente pensionistico (nel caso ci si rivolga a un professionista o a un Caf l’obbligo sussiste);
  • per i bonus “ordinari”, in caso di cessione del credito o di “sconto in fattura”, con esonero per interventi di “edilizia libera” e per lavori di importo non superiore a Euro 10.000, salvo che per il “bonus facciate” per il quale attestazione di congruità e visto di conformità sono sempre richiesti a meno che il contribuente utilizzi il bonus sotto forma di detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

Doppia verifica di congruità economica per taluni beni

Con un recente Decreto del Ministro per la transizione ecologica (D.M. 14.2.2022), con effetti dal 15 aprile 2022, è stato aggiornato il costo massimo specifico ammesso per molti beni che rientrano negli interventi di efficientamento energetico.

Ciò comporta che per tali beni deve essere effettuata una doppia verifica di congruità economica, sia rispetto ai prezzi massimi di detto D.M. che a quelli dei prezziari ufficiali ammessi (quelli delle Camere di Commercio, del Genio Civile o delle Regioni e Province Autonome): se il prezzo praticato dal fornitore è superiore, non si perde il diritto al bonus, ma viene limitato al più basso fra i due termini di raffronto citati.

Inasprimento delle sanzioni a carico dei tecnici

È stato previsto che il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di rispondenza tecnica degli interventi e in quelle di congruità economica, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso o attesta falsamente la congruità delle spese é punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se, poi, il fatto é commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Tale disposizione si aggiunge a quella, già in vigore fin dall’origine della normativa Superbonus, che sancisce, oltre all’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli, oltre all’obbligo di dotarsi di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni recabili allo Stato e al cliente giacché la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta anche la decadenza dal beneficio fiscale.

Obbligo di formalizzare il rispetto dei contratti collettivi di lavoro

Quale misura di promozione della sicurezza nei cantieri, dalla fine di maggio 2022 è obbligatorio dichiarare espressamente, nei contratti di appalto superiori a Euro 70.000 e nelle relative fatture, “che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

L’omessa dichiarazione comporta la perdita del diritto ai bonus (sia ordinari che “110 per cento”) e, a tale fine, è stato prevista la verifica da parte dei soggetti chiamati a rilasciare il “visto di conformità” nonché dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.

Massima attenzione, dunque, da parte di appaltatori, committenti e amministratori di condominio.

Attesa per la proroga del Superbonus per le case unifamiliari

Molto attesa, a breve termine, è la proroga del Superbonus per gli interventi effettuati su unità immobiliari abitative da parte delle persone fisiche: allo stato, il Superbonus spetta in tali casi per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione, però, che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

E’ stato richiesta insistentemente un “allentamento”, che potrebbe tradursi nella proroga di qualche mese del termine, attualmente fissato al 30 giugno 2022, entro cui deve essere raggiunto un avanzamento lavori almeno del 30 per cento.

Da verificare se il legislatore interverrà anche su altri termini in scadenza a fine giugno, su tutti quello relativo al Supersismabonus per l’acquisto di unità immobiliari interessate da interventi di prevenzione del rischio sismico.

Conclusioni

Quanto abbiamo illustrato comporta, inevitabilmente, la necessità di una ancora maggiore attenzione, nella valutazione e nella gestione delle pratiche, da parte di tutti i soggetti coinvolti – consulenti e professionisti, appaltatori, amministratori di condominio e contribuenti – per governare al meglio le opportunità e i rischi che l’articolato quadro normativo formatosi in tema di agevolazioni per l’efficientamento dei fabbricati comporta.

Articolo di Stefano Baruzzi, Dottore commercialista e revisore legale, esperto di fiscalità immobiliare.
Responsabile Real Estate Contracts, Tax & Fiscal, Morning Capital Srl