Super bonus 110% 2022: proroga e novità della legge di bilancio
page cover

News

Super bonus 110% 2022: proroga e novità della legge di bilancio e del D.L. n. 4 del 27.1.2022

Data

2/Feb/2022

Categoria

Articoli

La Legge di Bilancio per il 2022 ha disposto importanti proroghe e novità per il Superbonus “110 per cento” e per le opzioni a esso molto spesso correlate (“sconto in fattura” da parte del fornitore e cessione del credito a terzi) con il fine di permettere una più agevole pianificazione degli interventi, per talune categorie di soggetti, anche oltre l’attuale termine generale del 30 giugno 2022.

 

Di seguito forniamo una visione di insieme sulle novità di maggiore interesse, da tenere presenti per orientarsi in questa materia, caratterizzata da regole sempre più numerose e complesse, e su alcune nubi che si stagliano all’orizzonte per effetto del D.L. n. 4 del 27.1.2022.

 

Nuovi Termini di applicabilità del Superbonus “110 per cento”

Il termine generale per l’applicabilità del Superbonus, per l’insieme delle fattispecie ammesse a questa agevolazione, è rimasto fermo al 30 giugno 2022.

La Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234 del 30.12.2021) ha invece disposto, selettivamente, alcune importanti estensioni dei termini di applicabilità del Superbonus per specifiche categorie di soggetti e di fabbricati, tra cui segnaliamo:

 

  • ì condominii veri e propri e i fabbricati ad essi assimilati (edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate – sena conteggiare le pertinenze – posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche), per i quali il Superbonus potrà essere applicato fino al 31 dicembre 2025, ma con la seguente riduzione nelle aliquote al passare del tempo:
  • mantenimento del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31.12.2023,
  • riduzione al 70 per cento per le spese sostenute nell’anno 2024,
  • ulteriore riduzione al 65 per cento per le spese sostenute nell’anno 2025.

 

La stessa disposizione vale anche per Onlus, Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato, per qualsiasi immobile da esse posseduto (non solo per le abitazioni, ma anche per uffici, negozi e ogni altra tipologia).

 

  • le unità immobiliari abitative possedute da persone fisiche in veste “privata” (ossia, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni): in questo caso, possono fruire del Superbonus le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che al 6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo (da intendersi in senso stretto, con riguardo all’intero intervento e non solo alle lavorazioni ammesse al Superbonus).

 

Le suddette proroghe valgono sia per il Superbonus energetico che per quello antisismico e riguardano tanto gli interventi “trainanti” (cappotto termico, sostituzione dell’impianto termico, interventi di prevenzione sismica) quanto quelli “trainati” (efficientamenti energetici, pannelli fotovoltaici con o senza batterie di accumulo, colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, interventi di rimozione delle barriere architettoniche), questi ultimi realizzabili sia nelle parti comuni che in quelle esclusive.

 

Nuovi termini di applicabilità dei bonus “minori”

La Legge di Bilancio 2022 ha anche prorogato tutti i bonus “minori” che, in realtà, sono gli unici in concreto applicabili in molti casi, tipicamente (ma non solo) per gli interventi svolti da imprese, società e, al di fuori di contesti strettamente condominiali, su tutte le unità immobiliari diverse dalle abitazioni, oltre che nelle tante ipotesi in cui non si rientra nei parametri richiesti per il Superbonus:

 

  • Bonus per il recupero edilizio (“50 %”), sismabonus ed ecobonus “ordinari”, bonus “verde”: fino al 31 dicembre 2024, senza modifiche delle regole.
  • Bonus facciate fino al 31 dicembre 2022, ma con riduzione dell’aliquota dal 90 al 60 per cento.
  • Bonus mobili fino al 31 dicembre 2024, ma con riduzione del plafond di spesa da euro 16.000 (valido nel 2021) a 10.000 euro per il 2022) e a 5.000 euro per il 2023 e il 2024.
  • Credito d’imposta per la razionalizzazione del consumo dell’acqua e per la riduzione della plastica per le bottiglie che la contengono: proroga di un ulteriore anno (2023) del bonus che era già in vigore per gli anni 2021 e 2022.

 

Nuovi adempimenti a garanzia dell’Erario

La Legge di Bilancio 2022 ha confermato, con una leggera semplificazione, l’obbligo (introdotto con Decreto Legge n. 157 dal 12 novembre 2021) di munirsi dell’attestazione di congruità delle spese (redatta da un tecnico abilitato) e del “visto di conformità” (redatto da un commercialista, da un consulente del lavoro o dal responsabile di un CAF)

  • ai fini del Superbonus (“110 per cento”) non solo in caso di “sconto in fattura” e di cessione del credito, ma anche nel caso di utilizzo diretto del Superbonus, da parte del contribuente, sotto forma di detrazione, salvo il caso in cui la dichiarazione dei redditi sia presentata dal contribuente in autonomia o avvalendosi del proprio sostituto di imposta.

Pertanto, in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi facendo ricorso all’assistenza di un CAF o di un commercialista o di altro professionista abilitato dovranno essere assolti tali nuovi adempimenti;

  • ai fini degli altri bonus, solo in caso di “sconto in fattura” o di “cessione del credito” con esclusione degli interventi il cui costo sia contenuto entro 10.000 euro e di quelli rientranti nell’ambito dell’edilizia “libera” (ossia non soggetti alla richiesta o alla presentazione di un titolo edilizio abilitante). Per il “bonus facciate” queste semplificazioni non sono però applicabili.

 

I costi per il rilascio della dichiarazione di congruità economica e del “visto di conformità” sono anch’essi ammessi in detrazione, sia per il Superbonus che per i bonus “minori”.

 

Limitazioni alle cessioni dei crediti fiscali

Un aspetto del tutto nuovo e inatteso, che molto preoccupa, è stato introdotto con il Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022 (art. 28), in aggiunta agli ulteriori presidi (preventivi e successivi) di recente rafforzati contro le frodi fiscali e il riciclaggio di denaro che, purtroppo e come si temeva, hanno trovato linfa nel Superbonus e nella possibilità di trasferire a oltranza i crediti fiscali.

È stato infatti disposto che le cessioni di crediti di imposta originati dai bonus fiscali in questione (non solo il Superbonus, ma anche tutti gli altri bonus per l’efficientamento dei fabbricati), a partire dal 7 febbraio 2022, potranno essere solo

  • due nel caso di “sconto in fattura” (dal contribuente al fornitore e da quest’ultimo a un terzo;
  • una nel caso di cessione del credito (dal contribuente al cessionario terzo, in genere una banca).

Questa drastica limitazione della cedibilità dei crediti fiscali rischia di generare la fine del fortissimo impulso che il legislatore ha voluto dare, dalla metà del 2020, a tutti i lavori di efficientamento (in senso lato, non solo energetici, ma anche antisismici ed edilizi), con il fine di spingere il PIL e l’occupazione, di ridurre la bolletta energetica, di migliorare la sicurezza e di salvaguardare l’ambiente. Obiettivi di lungo corso, non legati strettamente all’emergenza economica ingenerata dal Covid.

 

I tanti soggetti che decidono di dare avvio a tali lavori proprio grazie al fatto di poter fruire dello “sconto in fattura” o di poter comunque cedere il credito fiscale – ciò che si verifica molto spesso, in tutti i casi in cui non vi è capienza per usufruire delle detrazioni e/o esiste carenza di risorse per finanziare i lavori –, molto probabilmente, si troveranno, da ora in avanti, nella impossibilità di finanziare gli interventi perché le banche e altri operatori (finanziari e industriali) non potranno più trasferire i crediti fiscali ad altri soggetti (collegati al proprio Gruppo o esterni).

Risulteranno favorite le realtà di maggiori dimensioni, con effetti oligopolistici e di riduzione della domanda di crediti, con prevedibile peggioramento dei prezzi di acquisto (e, quindi, con maggiori costi di cessione per i contribuenti).

Una strozzatura molto rischiosa per le ragioni già dette che, se non riponderata celermente, rischia di risolvere le patologie che il Governo intende giustamente contrastare attraverso la (non voluta) cessazione dell’intero meccanismo messo in piedi o rivitalizzato con fatica (ed elevati investimenti da parte di moltissimi operatori) in questo ultimo anno e mezzo.

 

Articolo di Stefano Baruzzi, Dottore commercialista e revisore legale, esperto di fiscalità immobiliare.
Responsabile Real Estate Contracts, Tax & Fiscal, Morning Capital Srl