Bonus mobili 2021: come funziona - Interimmobiliagency
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Bonus mobili: come funziona e come si ottiene

Data

16/Feb/2021

Categoria

Articoli

 Bonus mobili 2021: “un bonus ad ampio raggio”

Anche per il 2021, da parte delle persone fisiche, sarà possibile fruire del “bonus mobili” per acquistare arredi ed elettrodomestici destinati ad abitazioni (prime o seconde case non fa differenza) fatte oggetto di interventi di recupero edilizio.

L’importo della detrazione massima, in vigore da parecchi anni e molto apprezzata, è stato addirittura elevato, passando da 5.000 a 8.000 euro

Di seguito illustriamo condizioni e modalità di utilizzo, anche alla luce di alcuni favorevoli chiarimenti forniti di recente dall’Agenzia delle Entrate.

 

Le scadenze aggiornate dei vari bonus per i fabbricati

La Legge di Bilancio per il 2021 (n. 178 del 30.12.2020) ha prorogato fino al 31.12.2021 le detrazioni per il “miglioramento”, in varie forme, dei fabbricati, scadenti alla fine del 2020 (bonus per il “recupero edilizio”, “bonus facciate”, bonus verde”).

La stessa legge ha altresì esteso di sei mesi – fino al 30 giugno 2022 – i termini di validità del Superbonus (“110 per cento”), con la possibilità, in alcuni specifici casi (soli condominii e fabbricati abitativi di un unico proprietario composti da non più di quattro unità immobiliari), di usufruire di un ulteriore termine di sei mesi (fino al 31 dicembre 2022) per terminare gli interventi in atto che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento lavori almeno del 60 per cento.

Nel caso del Superbonus 110 per cento, inoltre, sono state apportate alla normativa numerose integrazioni volte ad estenderne l’ambito di applicazione.

Non si è invece reso necessario intervenire sugli ordinari bonus per l’efficientamento energetico (“ecobonus”) e per la prevenzione sismica (“sismabonus”) poiché il loro termine di validità era già fissato al 31 dicembre 2021.

La Legge n. 178/2020 ha anche introdotto due nuovi incentivi, volti a ridurre il consumo dell’acqua sanitaria e delle bottiglie di plastica dell’acqua per uso alimentare, dei quali tratteremo specificamente in un prossimo intervento.

 

Proroga al 31.12.2021 del “bonus mobili” con elevazione del tetto di spesa

Tra i bonus in scadenza il 31 dicembre 2020 vi era anche il “bonus mobili”: anche esso è stato prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2021.

Nel suo caso, inoltre, è stato sensibilmente elevato il tetto di spesa, portandolo da 10.000 a 16.000 euro, mantenendo invariata l’aliquota del 50 per cento.

In concreto, per le spese sostenute nel 2021 per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici, sarà così possibile fruire di una detrazione massima dall’IRPEF di euro 8.000, in luogo dei tradizionali 5.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo (800 euro all’anno in luogo dei precedenti 500 euro).

 

Diritto al “bonus mobili” solo a seguito di interventi edilizi

Come già in passato, il “bonus mobili” viene riconosciuto, per le spese sostenute nel 2021, ai contribuenti che maturano il diritto alla detrazione per il recupero edilizio in relazione a interventi effettuati all’interno delle loro abitazioni iniziati dall’1 gennaio 2020 e solo se qualificati come manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che tra gli interventi di manutenzione straordinaria rientrano anche quelli “finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l’installazione di una stufa a pellet o di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, l’installazione o integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore e la sostituzione della caldaia, in quanto diretta a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento”.

Anche gli interventi di semplice manutenzione ordinaria generano il diritto al “bonus mobili”, ma solo per gli interventi effettuati nelle parti comuni degli edifici prevalentemente residenziali, sia condominii che fabbricati di un unico proprietario.

Occorre quindi tenere presente che non tutti gli interventi che beneficiano della detrazione per il recupero edilizio (che sono molti di più di quelli citati) generano il diritto al “bonus mobili”.

 

“Bonus mobili” anche con l’acquisto di abitazioni in fabbricati ristrutturati

Di recente, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il “bonus mobili” spetta anche nei casi in cui si matura il diritto al “sisma bonus” (anche nella forma “Super”, potenziata al 110 per cento) o al bonus per l’acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente ristrutturati: anche in questi casi, infatti, la natura degli interventi “trainanti” il bonus mobili ha natura edilizia di carattere straordinario.

Questa precisazione è molto utile perché premia coloro che

  • effettuano interventi di prevenzione sismica su abitazioni o nelle parti comuni degli edifici residenziali
  • acquistano abitazioni da imprese di costruzione che abbiano effettuato interventi radicali di recupero di interi fabbricati: in questo caso gli interventi possono essere di prevenzione sismica, mediante demolizione e ricostruzione dell’edificio anche con aumento volumetrico se legittimato dagli strumenti urbanistici, o di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo.

Tra gli interventi che danno diritto al “bonus mobili” rientrano anche quelli di ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, frane), ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel comune di ubicazione.

 

Mobili ed elettrodomestici ammessi al bonus e loro destinazione specifica

Il “bonus mobili” premia l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (di classe “A” per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica ed é finalizzato specificamente all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione o di altro intervento edilizio idoneo a generare il “bonus mobili”.

Questo comporta che i mobili e gli elettrodomestici – che devono essere “nuovi” – vanno destinati all’immobile su cui si è effettuato l’intervento edilizio “trainante” il “bonus mobili”, e non su altro.

Non è possibile effettuare un intervento edile su una “seconda casa” e destinare gli arredi acquistati con il “bonus mobili” alla “prima casa”, o viceversa.

Del pari, se si effettuano interventi sulle parti comuni, gli arredi acquistati con il “bonus mobili” devono essere utilizzati per attrezzare le parti comuni, come ad esempio la sala riunioni, l’alloggio o la guardiola del portiere, e non singole unità immobiliari di proprietà esclusiva.

 

“Bonus mobili” con plafond autonomo di spesa

Molto favorevole è poi la circostanza che il plafond di spesa del “bonus mobili” (euro 16.000 per il 2021) è distinto da quello relativo all’intervento edilizio sull’immobile che lo genera. Pertanto, i due benefici si cumulano.

A titolo di esempio, ipotizziamo che nel corso del 2021 una coppia acquisti un’abitazione, con o senza box pertinenziale, ubicata in un fabbricato interamente ristrutturato e che venditore sia l’impresa di costruzioni che ha effettuato l’intervento di recupero (le nuove costruzioni non generano il diritto né alla detrazione per il recupero edilizio, né al bonus mobili), anche nel caso in cui abbia commissionato l’esecuzione materiale dei lavori a un’impresa appaltatrice.

In questo caso, la coppia matura due diverse detrazioni IRPEF, ciascuna da utilizzare in dieci quote annuali nella dichiarazione dei redditi:

 

  • il bonus per il recupero edilizio, nella misura massima di 48.000 euro (50 per cento del 25 per cento prezzo di acquisto, entro un massimo di spesa agevolabile di euro 98.000)
  • il “bonus mobili”, nella misura massima di euro 8.000 (50 per cento del prezzo di acquisto dei mobili e degli elettrodomestici, entro il massimo di spesa di euro 16.000).

 

Se l’acquisto è stato cointestato fra i due acquirenti (ad es., al 50 per cento ciascuno), le detrazioni non raddoppiano, ma rimangono invariate e vanno suddivise fra di essi in relazione alle rispettive quote di spesa.

Nel caso in cui l’acquisto dell’immobile fosse avvenuto nel 2020 e gli arredi (mobili ed elettrodomestici) fossero stati acquistati con una spesa in parte sostenuta nel 2020 e in altra parte nel 2021, nulla cambia per il bonus per il recupero edilizio, mentre il calcolo del bonus mobili dovrà tenere conto del fatto che la spesa massima agevolabile per il 2020 è di euro 10.000 e per il 2021 di 16.000, importi non cumulabili fra loro.

Ad es.: se la spesa per l’acquisto dei mobili sostenuta nel 2020 è stata di euro 13.000, il bonus mobili spettante per tale anno é pari a euro 5.000 (il 50 per cento del tetto massimo che per tale anno è stato di euro 10.000). Nel 2021 potranno però essere acquistati ulteriori arredi fruendo di un bonus mobili massimo di euro 3.000 (il 50 per cento del plafond ancora disponibile pari a euro 6.000).

 

Tempistiche di acquisto e modalità di pagamento degli arredi

Nel caso di interventi di manutenzione o di ristrutturazione, per ottenere il bonus mobili è necessario che la data di inizio dei lavori preceda quella in cui si acquistano gli arredi, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima delle seconde.

Da ricordare anche che le spese per l’acquisto degli arredi devono essere sostenute con mezzi di pagamento tracciabili, quali carte di credito, bancomat o bonifici: non è però necessario utilizzare il cosiddetto “bonifico speciale”, indispensabile per gli interventi di recupero edilizio o di efficientamento energetico.

 

Obbligo di comunicazione all’Enea per l’acquisto di alcuni elettrodomestici

Non tutti sanno che dal 2018 vanno comunicati all’Enea, entro 90 giorni, anche gli acquisti di elettrodomestici ammessi al “bonus mobili”.

Peraltro, la mancata o tardiva trasmissione non comporta la perdita del diritto alle detrazioni, non avendo la legge previsto alcuna sanzione, ma il solo obbligo.

 

Articolo di Stefano Baruzzi
Dottore commercialista e revisore legale, esperto di fiscalità immobiliare.
Responsabile Real Estate Contracts, Tax & Fiscal, Morning Capital Srl.

 

Fonti e approfondimenti

Ulteriori informazioni sulle molteplici regole che contraddistinguono la fruizione di questo e degli altri bonus per la casa possono essere acquisite consultando le aree dedicate dei siti internet dell’Agenzia delle Entrate  e dell’ Enea (Dipartimento Unità per L’efficienza Energetica).